Approfondimento circa la fruibilità per interventi su opere esterne al fabbricato (es. paratie sostegni e altri consolidamenti del terreno), alla luce della risposta 5/2021 della Commissione Superbonus e dell’Agenzia delle entrate (Interpelli 68/2021 e 706/2021).
La Commissione Monitoraggio del Consiglio superiore dei lavori pubblici per le linee guida sul Sismabonus (commissione istituita ai sensi dell’art. 4 del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 28/02/2017, n. 58) – in risposta ad alcuni quesiti provenienti dal CNI – si è espressa riguardo la fruibilità del Superbonus per interventi su opere esterne al perimetro del fabbricato o su manufatti posti in prossimità del fabbricato stesso, il cui degrado strutturale può minare la stabilità della costruzione principale.
Tale argomento era già stato esaminato dall’Agenzia delle entrate, con le risposte agli interpelli 68/2021 e 706/2021.
I PARERI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE – Con la risposta all’Interpello 68/2021, l’Agenzia delle entrate ha ricondotto al novero delle opere rientranti nel Sismabonus anche il rifacimento di un muro di confine condominiale in pessime condizioni statiche, da ricostruire in condizioni sismiche e con struttura in grado di sopportare i carichi fondazionali dell’edificio residenziale di cui era pertinenza.
Le conclusioni raggiunte si sono basate sulla considerazione che l’art. 1117 del Codice civile ricomprende tra le parti comuni “le fondazioni, i muri maestri, il suolo su cui sorge l’edificio”, e che tale elencazione non è tassativa. Di conseguenza, gli interventi su un muro di contenimento – sempreché funzionali all’adozione di misure antisismiche in relazione alle parti strutturali dell’edificio condominiale – sarebbero annoverabili tra gli interventi sulle “parti comuni” interessate dall’agevolazione.
A tal riguardo, la risposta dell’Agenzia è secondo noi applicabile per analogia anche alla bifamiliare, qualora possa integrare le condizioni richieste e cioè:
– che si tratti di opere concernenti le “parti comuni” (è tale anche il suolo sul quale sorge la costruzione, salvo diverso accordo);
– nonché funzionali all’adozione di misure antisismiche in relazione alle parti strutturali dell’edificio “condominiale” (come certamente anche una bifamiliare può essere).
Sembra invece più difficile estendere la cosa alla casa unifamiliare, a meno che il muro di contenimento non sia in aderenza e quindi tale da essere considerato “parte strutturale” dell’edificio, valutazione evidentemente che spetterà al tecnico incaricato della progettazione.
La questione è stata nuovamente affrontata con la risposta all’Interpello 706/2021, dove il caso di specie riguardava un intervento di consolidamento del muro di contenimento dell’immobile, e ricostruzione dello stesso con criteri antisismici. Nella risposta in commento, l’Agenzia delle entrate si è limitata a ribadire la necessità di accertamenti di tipo tecnico, compiuti da un professionista che asseveri – in base alle disposizioni di cui al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 28/02/2017, n. 58 – l’efficacia dell’intervento al fine della riduzione del rischio sismico.
IL PARERE DELLA COMMISSIONE SUPERBONUS – La Commissione ha innanzitutto ricordato che non è raro il caso in cui la stabilità di una costruzione sia affidata anche ad opere esterne al perimetro del fabbricato o comunque che esistano manufatti posti in prossimità del fabbricato stesso, il cui degrado strutturale può di fatto mettere a rischio la stabilità della costruzione principale.
In questi casi, conoscenza e valutazione oggettiva delle condizioni di stabilità di un’area più estesa del perimetro della costruzione, inclusi i manufatti e le opere d’arte eventualmente interferenti, sono fondamentali al fine della corretta progettazione di interventi di messa in sicurezza e riduzione del rischio sismico.
Di conseguenza, secondo la Commissione, gli interventi finalizzati a ridurre il rischio sismico derivante da situazioni come quelle rappresentate possono essere ricompresi tra quelli ammessi al Superbonus, al pari degli altri interventi, anche locali, finalizzati ad accrescere le prestazioni strutturali delle fondazioni nei confronti dell’azione sismica.
Resta tuttavia necessario che il progettista, il direttore dei lavori e, ove previsto, il collaudatore statico, ciascuno per quanto di competenza, vadano ad esplicitare il nesso di causalità tra la stabilità dell’edificio nei confronti dell’azione sismica e l’eventuale carenza da sanare in elementi posti nelle vicinanze delle costruzioni. In altri termini, i tecnici dovranno attestare il rapporto causa-effetto, ex ante edex post, che, nel processo di riduzione del rischio sismico, si instaura tra la costruzione e gli interventi progettati per le situazioni al contorno.
Altro elemento da attestare a cura dei tecnici è quello relativo all’appartenenza dell’intervento ad una singola unità immobiliare, ad un condominio, ovvero al carattere sovra condominiale, anche per applicare quanto detto in relazione alle conclusioni già raggiunte dall’Agenzia entrate.