{"id":623,"date":"2021-10-30T07:19:32","date_gmt":"2021-10-30T07:19:32","guid":{"rendered":"http:\/\/studiosargenti.eu\/?p=623"},"modified":"2021-10-30T08:24:06","modified_gmt":"2021-10-30T08:24:06","slug":"superbonus-per-interventi-su-opere-esterne-al-fabbricato-parere-commissione-superbonus","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/studiosargenti.eu\/?p=623","title":{"rendered":"Superbonus per interventi su opere esterne al fabbricato (es. paratie sostegni e altri consolidamenti del terreno): parere Commissione Superbonus"},"content":{"rendered":"<p><strong>Approfondimento circa la fruibilit\u00e0 per interventi su opere esterne al fabbricato (<i>es. paratie sostegni e altri consolidamenti del terreno)<\/i>, alla luce della risposta 5\/2021 della Commissione Superbonus e dell\u2019Agenzia delle entrate (Interpelli 68\/2021 e 706\/2021).<\/strong><u><\/u><u><\/u><\/p>\n<p>La Commissione Monitoraggio del Consiglio superiore dei lavori pubblici per le linee guida sul Sismabonus (commissione istituita ai sensi dell&#8217;<a name=\"m_4787411102793274279_m_8854781999806041655_0\"><\/a>art. 4 del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 28\/02\/2017, n. 58) &#8211; in risposta ad alcuni quesiti provenienti dal CNI &#8211; si \u00e8 espressa riguardo la\u00a0<strong>fruibilit\u00e0 del Superbonus per interventi su opere esterne al perimetro del fabbricato o su manufatti posti in prossimit\u00e0 del fabbricato stesso<\/strong>, il cui degrado strutturale pu\u00f2 minare la stabilit\u00e0 della costruzione principale.<br \/>\nTale argomento era gi\u00e0 stato esaminato dall\u2019Agenzia delle entrate, con le risposte agli interpelli 68\/2021 e 706\/2021.<u><\/u><u><\/u><\/p>\n<p><strong>I PARERI DELL\u2019AGENZIA DELLE ENTRATE<\/strong>\u00a0&#8211; Con la risposta all\u2019<strong>Interpello 68\/2021<\/strong>, l\u2019Agenzia delle entrate ha ricondotto al novero delle opere rientranti nel Sismabonus anche il\u00a0<strong>rifacimento di un muro di confine condominiale<\/strong>\u00a0in pessime condizioni statiche, da ricostruire in condizioni sismiche e con struttura in grado di sopportare i carichi fondazionali dell&#8217;edificio residenziale di cui era pertinenza.<br \/>\nLe conclusioni raggiunte si sono basate sulla considerazione che l\u2019<a name=\"m_4787411102793274279_m_8854781999806041655_2\"><\/a>art. 1117 del Codice civile\u00a0ricomprende tra le parti comuni \u201c<em>le fondazioni, i muri maestri, il suolo su cui sorge l\u2019edificio<\/em>\u201d, e che tale elencazione non \u00e8 tassativa. Di conseguenza, gli interventi su un muro di contenimento &#8211; semprech\u00e9 funzionali all\u2019adozione di misure antisismiche in relazione alle parti strutturali dell\u2019edificio condominiale &#8211; sarebbero annoverabili tra gli interventi sulle \u201c<em>parti comuni<\/em>\u201d interessate dall\u2019agevolazione.<br \/>\nA tal riguardo, la risposta dell\u2019Agenzia \u00e8 secondo noi applicabile per analogia anche alla\u00a0<strong>bifamiliare<\/strong>, qualora possa integrare le condizioni richieste e cio\u00e8:<br \/>\n&#8211; che si tratti di opere concernenti le \u201c<em>parti comuni<\/em>\u201d (\u00e8 tale anche il suolo sul quale sorge la costruzione, salvo diverso accordo);<br \/>\n&#8211; nonch\u00e9 funzionali all\u2019adozione di misure antisismiche in relazione alle parti strutturali dell\u2019edificio \u201c<em>condominiale<\/em>\u201d (come certamente anche una bifamiliare pu\u00f2 essere).<u><\/u><u><\/u><\/p>\n<p>Sembra invece pi\u00f9 difficile estendere la cosa alla casa\u00a0<strong>unifamiliare<\/strong>, a meno che il muro di contenimento non sia in aderenza e quindi tale da essere considerato \u201c<em>parte strutturale<\/em>\u201d dell&#8217;edificio, valutazione evidentemente che spetter\u00e0 al tecnico incaricato della progettazione.<u><\/u><u><\/u><\/p>\n<p>La questione \u00e8 stata nuovamente affrontata con la risposta all\u2019<strong>Interpello 706\/2021<\/strong>, dove il caso di specie riguardava un intervento di consolidamento del muro di contenimento dell&#8217;immobile, e ricostruzione dello stesso con criteri antisismici. Nella risposta in commento, l\u2019Agenzia delle entrate si \u00e8 limitata a ribadire la necessit\u00e0 di accertamenti di tipo tecnico, compiuti da un professionista che asseveri &#8211; in base alle disposizioni di cui al\u00a0<a name=\"m_4787411102793274279_m_8854781999806041655_4\"><\/a>D. Min. Infrastrutture e Trasp. 28\/02\/2017, n. 58\u00a0&#8211; l&#8217;efficacia dell\u2019intervento al fine della riduzione del rischio sismico.<u><\/u><u><\/u><\/p>\n<p><strong>IL PARERE DELLA COMMISSIONE SUPERBONUS<\/strong>\u00a0&#8211; La Commissione ha innanzitutto ricordato che non \u00e8 raro il caso in cui la stabilit\u00e0 di una costruzione sia affidata anche ad opere esterne al perimetro del fabbricato o comunque che esistano manufatti posti in prossimit\u00e0 del fabbricato stesso, il cui degrado strutturale pu\u00f2 di fatto mettere a rischio la stabilit\u00e0 della costruzione principale.<br \/>\nIn questi casi, conoscenza e valutazione oggettiva delle condizioni di stabilit\u00e0 di un\u2019area pi\u00f9 estesa del perimetro della costruzione, inclusi i manufatti e le opere d\u2019arte eventualmente interferenti, sono fondamentali al fine della corretta progettazione di interventi di messa in sicurezza e riduzione del rischio sismico.<br \/>\nDi conseguenza, secondo la Commissione,\u00a0<strong>gli interventi finalizzati a ridurre il rischio sismico derivante da situazioni come quelle rappresentate possono essere ricompresi tra quelli ammessi al Superbonus<\/strong>, al pari degli altri interventi, anche locali, finalizzati ad accrescere le prestazioni strutturali delle fondazioni nei confronti dell\u2019azione sismica.<br \/>\nResta tuttavia necessario che il progettista, il direttore dei lavori e, ove previsto, il collaudatore statico, ciascuno per quanto di competenza, vadano ad esplicitare il\u00a0<strong>nesso di causalit\u00e0 tra la stabilit\u00e0 dell\u2019edificio nei confronti dell\u2019azione sismica e l\u2019eventuale carenza da sanare in elementi posti nelle vicinanze delle costruzioni<\/strong>. In altri termini, i tecnici dovranno attestare il rapporto causa-effetto,\u00a0<em>ex ante\u00a0<\/em>ed<em>ex post<\/em>, che, nel processo di riduzione del rischio sismico, si instaura tra la costruzione e gli interventi progettati per le situazioni al contorno.<br \/>\nAltro elemento da attestare a cura dei tecnici \u00e8 quello relativo all\u2019appartenenza dell\u2019intervento ad una singola unit\u00e0 immobiliare, ad un condominio, ovvero al carattere sovra condominiale, anche per applicare quanto detto in relazione alle conclusioni gi\u00e0 raggiunte dall\u2019Agenzia entrate.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Approfondimento circa la fruibilit\u00e0 per interventi su opere esterne al fabbricato (es. paratie sostegni e altri consolidamenti del terreno), alla luce della risposta 5\/2021 della Commissione Superbonus e dell\u2019Agenzia delle entrate (Interpelli 68\/2021 e 706\/2021). 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